COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA

PROVINCIA DI TERNI

 

 

 

   REGOLAMENTO

 

PER L’APPLICAZIONE

 

DELL’IMPOSTA COMUNALE

 

SUGLI IMMOBILI

 

 

 

 

 

APPROVATO   CON DELIBERA DI C.C. N.   4 DEL 31/03/1999

MODIFICATO  CON DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 08/07/2003

MODIFICATO  CON DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 19/12/2006

MODIFICATO CON DELIBERA  DI C.C  N.. 3  DEL 13/03/2007

MODIFICATO CON DELIBERA  DI C.C  N. 21 DEL 30/05/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE SOMMARIO

 

 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

 

Art. 1 - Aree possedute da coltivatori diretti

 

Art. 2 - Valore delle aree fabbricabili

 

Art. 3 - Diversificazione delle aliquote

 

Art. 4 - Particolare disciplina dell'abitazione principale

 

Art. 5 - Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali

 

Art. 6 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

 

Art. 7 - Versamenti

 

Art. 8 - Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili

 

Art. 9 - Dichiarazioni

 

Art. 10 - Accertamenti

 

Art. 11 - Attività di controllo

 

Art. 12 - Sanzioni

 

Art. 13 - Indennità di espropriazione

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

Aree possedute da coltivatori diretti

 

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2.  Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

 

 

Articolo 2

Valore delle aree fabbricabili

 

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.   La Giunta comunale può determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree.  In questo caso è precluso al comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato. Tale  determinazione  può essere effettuata anche per gli anni precedenti oggetto dell’attività di accertamento.    La Giunta comunale può modificare periodicamente tali valori, con effetto dagli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.

 

 

 

 

Articolo 3

Diversificazione delle aliquote

 

1. L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) alloggi non locati;

d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;

e) per le abitazioni principali;

f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

2. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

3. L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

 

 

Articolo 4

Particolare disciplina dell'abitazione principale

 

1. Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:

a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

   2. La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (di cui al 3° comma dell’art. 8 del D.Leg.vo 30.12.1992 n. 504) è fissata nel limite massimo di Euro 258,22, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel caso in cui lo stesso contribuente abbia un’età superiore a 65 anni e faccia parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo è minore e/o uguale a Euro 6.000,00.

 

2-bis  Dal 1.1.2008, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile.  L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9.

 

 

Articolo 5

Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali

 

1. Oltre i casi previsti dalla legge l'esenzione si applica anche:

a) per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali;

b) per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

Articolo 6

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

 

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

 

 

a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;

c) della copertura;

d) delle scale;

 

 

 

articolo 7

Versamenti

 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.

3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta:

a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune;

c) mediante versamento diretto in Tesoreria comunale;

d) per il tramite del servizio bancario.

 

 

 

Articolo 8

Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili

 

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, - “ Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente  entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.

  Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i dieci anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;

b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;

c) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività;

 

 

Articolo 9

Dichiarazioni

 

La dichiarazione di variazione della proprietà immobiliare deve essere presentata entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno in cui si è verificato l’evento acquisitivo, modificativo o estintivo delle soggettività passive, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.

  L’obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste quanto gli immobili sono inclusi nelle denunce di successione.

 

 

Articolo 10

Accertamenti

 

 

1.        Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L’avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.  Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno.

2.        Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3.        Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

4.  Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti     dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

      5.  L’accertamento, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, presso questo Ente, fino a          

           diversa determinazione in merito o fino a diversa disposizione legislativa, è effettuato

            direttamente dal Comune.

 

 

 

Articolo 11

Attività di controllo

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile.

2. L'attività di controllo può essere effettuata:

a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante del 3% del maggior gettito accertato. La giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;

b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante del 1.5 % del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.

3. La Giunta comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

 

 

 

ARTICOLO 12

Sanzioni

 

 

 

1.      Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2.      Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.

3.      Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4.      Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5.      La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6.      Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 3%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

Articolo 13

Indennità di espropriazione

 

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.