COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA
PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 31/03/1999
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 08/07/2003
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 19/12/2006
MODIFICATO
CON DELIBERA DI C.C N.. 3
DEL 13/03/2007
MODIFICATO
CON DELIBERA DI C.C N. 21 DEL 30/05/2008
INDICE
SOMMARIO
Regolamento
per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
Art. 1 - Aree possedute da
coltivatori diretti
Art. 2 - Valore delle aree
fabbricabili
Art. 3 - Diversificazione delle
aliquote
Art. 4 - Particolare disciplina
dell'abitazione principale
Art. 5 - Esenzione per gli enti
territoriali e per gli enti non commerciali
Art. 6 - Caratteristiche di
fatiscenza dei fabbricati
Art. 7 - Versamenti
Art. 8 - Rimborsi per le aree
successivamente divenute inedificabili
Art. 9 - Dichiarazioni
Art. 10 - Accertamenti
Art. 11 - Attività di controllo
Art. 12 - Sanzioni
Art. 13 - Indennità di espropriazione
Articolo
1
Aree possedute da coltivatori diretti
1. Non sono considerati
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui
quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Si
considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo
11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Articolo
2
Valore delle aree fabbricabili
1. Per le aree fabbricabili
il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Articolo
3
Diversificazione delle aliquote
a)
immobili diversi dalle abitazioni;
b)
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
c)
alloggi non locati;
d)
per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
e)
per le abitazioni principali;
f)
per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi
come abitazione principale.
Articolo
4
Particolare disciplina dell'abitazione principale
1. Oltre quelle previste
dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:
a)
le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.)
purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita
l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a
condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si
concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la
parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle
pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
b)
quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il
secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;
c)
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. La detrazione per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (di cui al 3° comma
dell’art. 8 del D.Leg.vo 30.12.1992 n. 504) è fissata nel limite massimo di
Euro 258,22, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel caso in cui lo
stesso contribuente abbia un’età superiore a 65 anni e faccia parte di un
nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo è minore e/o uguale a Euro
6.000,00.
2-bis Dal
1.1.2008, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33
per mille della base imponibile.
L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita
fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si
applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie
A1, A8 ed A9.
Articolo
5
Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali
1. Oltre i casi previsti
dalla legge l'esenzione si applica anche:
a)
per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende
unità sanitarie locali;
b)
per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di
godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all'art. 16, lettera a), della legge
20 maggio 1985, n. 222.
Articolo
6
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati
1. Si considerano inagibili
o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in
una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o
sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati.
Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
a)
delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete,
d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o
persone con rischi di crollo;
b)
delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature,
i tramezzi;
c)
della copertura;
d)
delle scale;
articolo
7
Versamenti
1. Si considerano
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri.
2. Ove si verificassero
particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione
del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti
previsti dalle disposizioni legislative.
a)
mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale
intestato al predetto concessionario;
b)
mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria
comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune;
c)
mediante versamento diretto in Tesoreria comunale;
d)
per il tramite del servizio bancario.
Articolo
8
Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili
1. Il contribuente può
richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che
successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, - “ Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro
il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione”.
Il rimborso spetta limitatamente all'imposta
pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un
periodo non eccedente i dieci anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle
seguenti condizioni:
a)
il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
b)
non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per
l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
c)
il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività;
Articolo
9
Dichiarazioni
La dichiarazione di variazione della proprietà
immobiliare deve essere presentata entro il termine di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi relative all’anno in cui si è verificato l’evento
acquisitivo, modificativo o estintivo delle soggettività passive, con la sola
individuazione dell’unità immobiliare interessata.
L’obbligo di
presentare la dichiarazione non sussiste quanto gli immobili sono inclusi nelle
denunce di successione.
Articolo
10
Accertamenti
1.
Il Comune procede
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di
accertamento motivato. L’avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio è notificato,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli
interessi nella misura del 2,50 per cento annuale, con maturazione giorno per
giorno.
2.
Ai fini dell'esercizio
dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
3.
Con delibera
della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni
e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
avvisi e i provvedimenti,appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i
rimborsi.
4. Si applica l'istituto
dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri
stabiliti dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218
5. L’accertamento,
senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, presso questo Ente, fino
a
diversa determinazione in merito o
fino a diversa disposizione legislativa, è effettuato
direttamente dal Comune.
Articolo
11
Attività di controllo
1. Le modalità relative
all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali
sono decise dalla Giunta comunale con propria deliberazione, sentito il
funzionario responsabile.
a)
con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso
b)
con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative
dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato
speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza
della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può
essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro,
un compenso incentivante del 1.5 % del maggior gettito accertato.
3.
ARTICOLO
12
Sanzioni
1.
Per l'omessa
presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di
€ 51,00.
2.
Se la
dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa
dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3.
Se l'omissione o
l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si
applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione
si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei
sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele.
4.
Le sanzioni
indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con
il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5.
La contestazione
della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione.
6.
Sulle somme
dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 3%,
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
Articolo
13
Indennità di
espropriazione